Monografie (a stampa)
L'amministrazione di sostegno : Leggi ed altri atti normativi. Legge 9 gennaio 2004, n. 6
Roma : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2004
Abstract/Sommario:
Questo fascicoletto è stato scritto pensando agli operatori sociali e ai familiari, per facilitare l'approccio alla nuova misura di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia, che va sotto il nome di amministratore di sostegno e che è oggetto della legge n.6/2004 entra in vigore il 19 marzo 2004. Nelle pagine che seguono si pone l'attenzione e l'analisi sui contenuti della legge: nel titolo XII del libro 1° del codice civile, è premesso il seguente capo: dell'ammi ...; [leggi tutto]
Questo fascicoletto è stato scritto pensando agli operatori sociali e ai familiari, per facilitare l'approccio alla nuova misura di protezione per le persone prive in tutto o in parte di autonomia, che va sotto il nome di amministratore di sostegno e che è oggetto della legge n.6/2004 entra in vigore il 19 marzo 2004. Nelle pagine che seguono si pone l'attenzione e l'analisi sui contenuti della legge: nel titolo XII del libro 1° del codice civile, è premesso il seguente capo: dell'amministrazione di sostegno. Art. 404. amministrazione di sostegno: La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Art. 405. (Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicità). La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Infine si allega il testo integrale della legge 9 gennaio n. 6 con qualche piccola nota.
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