Abstract/Sommario: Il 14 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge n. 107 del 24 giugno 2010 (pubblicata nella G. U. 161/10) che, in attuazione degli indirizzi comunitari, riconosce la sordocecità come disabilità specifica unica. Sono pertanto sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. La sordocecità è la combinazione di una minorazione visiva e uditiva (totale o parziale), che ...; [Leggi tutto...]
Il 14 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge n. 107 del 24 giugno 2010 (pubblicata nella G. U. 161/10) che, in attuazione degli indirizzi comunitari, riconosce la sordocecità come disabilità specifica unica. Sono pertanto sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, sulla base della legislazione vigente, in materia di sordità civile e di cecità civile. La sordocecità è la combinazione di una minorazione visiva e uditiva (totale o parziale), che non consente di svolgere appieno le "normali" funzioni della vita quotidiana. Nella maggioranza dei casi le persone sordocieche non presentano una perdita totale della vista e dell'udito, ma conservano un residuo visivo e/o uditivo. Le persone affette da sordocecità percepiscono in forma unificata le indennità loro spettanti ai sensi della normativa vigente in materia di sordità civile e di cecità civile erogate dall'INPS. A coloro che alla data del 14 luglio 2010 ricevono prestazioni per entrambe le condizioni di sordità civile e di cecità civile è riconosciuta l'unificazione dei trattamenti in godimento. Nei confronti degli stessi soggetti continuano ad applicarsi i benefici assistenziali e per l'inserimento al lavoro già riconosciuti dalla vigente legislazione per le due distinte menomazioni. L'accertamento della sordocecità è effettuato dalla ASL competente per territorio mediante la speciale commissione medica. La condizione di sordocecità si basa sui requisiti sanitari previsti dalla vigente normativa per il rispettivo riconoscimento della condizione di cecità civile e di sordità civile. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. Le Regioni possono individuare specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi, con particolare riferimento alla fornitura di sostegno personalizzato mediante guide-comunicatori e interpreti.